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DOCUMENTI NECESSARI :
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Modello MC746C
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in distribuzione gratuita presso gli sportelli della
Motorizzazione, compilato e sottoscritto secondo le avvertenze ivi
contenute;
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Attestazione dei versamenti
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di € 10.33 (ex Lit.20.000) sul c/c 4028
e € 10.33 (ex Lit.20.000) sul c/c 9001; Al momento della
prenotazione dell'esame pratico deve essere presentata la attestazione di
un ulteriore versamento di € 10.33 (ex Lit.20.000)
sul c/c 4028 per il pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo
sulla patente di guida .
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fotocopie
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copia
patente POSSEDUTA
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DURATA
del CFP :
Il rinnovo va
fatto alla scadenza del quinto anno
RINNOVO
del CFP
:
Il rinnovo avviene sempre con la frequenza di un corso
presso un Ente tra quelli accreditati dal Ministero e dopo il superamento
di un esame.
Il patentino posseduto può essere il patentino base (valido
per il trasporto di merci pericolose in colli) integrato o meno da una o
più specializzazioni, fino ad un massimo di tre (Cisterne, Esplosivi,
Radioattivi).
- Nel caso si possieda
il solo patentino base, l'esame di rinnovo si svolge con le
stesse modalità di quello da sostenersi per
il conseguimento, con la differenza che il numero
complessivo di quiz da risolvere è 15 (su due schede) anziché 25
( su tre schede) ed il numero massimo di errori è 5 anzichè 6.
Nel caso invece si possieda un patentino base integrato da n
specializzazioni, il titolare deve sostenere per il rinnovo:
- una prova come
sopra definita, per rinnovare il patentino base;
- n prove, corrispondenti
alle specializzazioni possedute, che consistono ognuna nella
risoluzione di due schede quiz per complessive 15 domande, con un
massimo di 5 errori.
Il superamento della prova relativa al patentino base è
propedeutico al sostenimento delle altre prove.
Il mancato superamento della prova relativa alla
specializzazione comporta invece il mancato rinnovo del patentino
limitatamente a quella specializzazione.
La richiesta di rinnovo può essere presentata fin dall'anno
precedente la scadenza e, in ogni caso, la validità di cinque anni partirà
dalla data di scadenza originaria del patentino posseduto.
La norma che già stabiliva quanto sopra era il marg.10 315 (3)
dell'accordo ADR.
Stesse prescrizioni sono oggi fissate nel paragrafo 1.3.1. del
capitolo 1.3 dell’allegato A dell’ADR 2001.
Le norme che riguardano la formazione dei conducenti (durata
dei corsi, programmi, approvazione dei corsi ed esami) sono quelle
contenute nel capitolo 8.2 paragrafi 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, dell'allegato B
della norma stessa.
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